Skip to main content

Il nuovo protocollo condiviso per la lotta al covid

Il 6 aprile scorso è stato raggiunto l’accordo per l’aggiornamento del Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. L’intesa ha per firmatari esponenti del Governo, il Commissario Straordinario per l’emergenza e un gran numero di associazioni Sindacali e Datoriali, tra le quali Confimi Industria.

 

L’importanza del Protocollo

L’aggiornamento del Protocollo condiviso delle misure per il contrasto alla pandemia nei luoghi di lavoro, siglato una prima volta il 14 marzo 2020 e successivamente rivisto il 24 aprile 2020, era esigenza sentita da tempo. Era infatti necessario prima di tutto allineare l’intesa rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo e rivederne alcune disposizioni alla luce dell’evoluzione del fenomeno.

Ricordiamo che il Protocollo in commento, nella versione del 24 aprile 2020, è sostanzialmente diventato norma con valore di legge, quale parte integrante (allegato) dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che hanno stabilito tempo per tempo le misure di contenimento e contrasto alla pandemia, da ultimo quello del 2 marzo 2021.

Il Protocollo ha assunto altresì grande importanza a seguito della norma che ne impone l’applicazione al datore di lavoro in attuazione dell’art. 2087 del Codice Civile, delineando meglio il cd. obbligo di garanzia nei confronti dei lavoratori. Giova riportare testualmente la disposizione in commento, ossia l’art. 29-bis del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come inserito nella Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40:

Art. 29-bis

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

  1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni […].

  

I contenuti del Protocollo

I contenuti del Protocollo del 6 aprile 2021 non si differenziano radicalmente da quelli conosciuti, anzitutto per la condivisa volontà dei firmatari di dare indicazioni “In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalla Parti sociali”.

Siamo certi che le aziende associate abbiano già avuto l’onere di leggere e analizzare attentamente tali contenuti, per darne concreta attuazione in collaborazione coi i soggetti incaricati della salute e della sicurezza in azienda: in primis, Medico Competente e RSPP. Lo stesso crediamo sarà necessario fare in questa occasione.

Evitiamo quindi di riferire dettagliatamente le diverse prescrizioni, per mettere piuttosto in luce le diversità e i punti salienti.

Ribadito che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico e che la mancata attuazione del Protocollo può portare alla sospensione dell’attività produttiva, sono pressoché identici al passato i punti 1 (INFORMAZIONE) e 2 (MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA).

Per quanto concerne il punto 2, resta confermato che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Poche le differenze anche per quanto concerne i punti 3 (MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI), 4 (PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA) e 5 (PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI).

Merita invece attenzione il punto 6 (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) dove viene messo in luce meglio di prima che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

I punti 7 (GESTIONE DEGLI SPSZI COMUNI) e 8 (ORGANIZZAZIONE AZIENDALE) non subiscono stravolgimenti, eccettuata la disposizione che riguarda le trasferte e i viaggi di lavoro: superata la precedente indicazione che ne prevedeva l’annullamento pressoché totale, la nuova disposizione impegna il datore di lavoro, in collaborazione con Medico Competente e RSPP, a tener conto del rischio epidemiologico presente nei luoghi dove le trasferte vengono effettuate.

Restano ferme le seguenti indicazioni: opportunità di disporre la chiusura di tutti i reparti non indispensabili o di quelli nei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; utilizzare il più possibile il lavoro agile per tutte quelle attività che lo consentono.

Per quanto riguarda i punti 9 (GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI), 10 (SPOSTAMENTI INTERNI), vengono ribadite le indicazioni conosciute, tutte tese a garantire il distanziamento interpersonale e ad evitare assembramenti.

Circa i punti 11 (GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA) e 12 (SORVEGLIANZA SANITARIA), ad avviso di chi scrive giova evidenziare che rimane centrale il riferimento all’Autorità Sanitaria competente (ossia l’Unità Sanitaria locale), alla quale le aziende devono rivolgersi per segnalare i contagi e alla quale è tutt’ora delegato il compito di effettuare l’individuazione dei “contatti stretti” della persona contagiata

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. A questo proposito le aziende osserveranno quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021 (allegata al presente scritto), appositamente redatta per dare indicazioni coerenti col Protocollo del 6 aprile. 

Identico al precedente il punto 13 (AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE), che postula la costituzione in azienda o nel territorio di appositi Comitati per la verifica e l’applicazione delle regole del Protocollo condiviso.

 

Allegati: