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Il protocollo nazionale per le vaccinazioni anti covid in azienda

Il 6 aprile scorso, Governo e Parti Sociali sono pervenuti ad un’ulteriore intesa di contrasto alla pandemia, siglando il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

  

Piani aziendali di vaccinazione anti Covid

Siglato contestualmente al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, il Protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda punta al coinvolgimento delle realtà produttive presenti sull’intero territorio nazionale al fine di concorrere alla rapida realizzazione della campagna vaccinale.

Va ricordato in premessa che l’iniziativa oggetto del Protocollo in esame viene qualificata come una attività di sanità pubblica, che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19. Questa caratteristica fa sì che la sua concreta realizzazione sia necessariamente subordinata ad una abbondante disponibilità di vaccini e che sia garantita preventivamente la messa in sicurezza delle fasce di popolazione più anziana e più fragile.

Altra premessa indispensabile concerne il necessario coordinamento del Protocollo nazionale in parola con le iniziative e le istruzioni che daranno le Regioni, che hanno competenza legislativa e funzionale sull’attività delle Aziende Sanitarie locali.   

Fa parte integrante del Protocollo il documento recante Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro. Il documento è stato adottato dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail. Ad esso dovranno attenersi i datori di lavoro per la vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro potranno dunque attivarsi con due distinte modalità:

  1. offrendo direttamente gli spazi aziendali dislocati nei diversi territori come punti di vaccinazione aggiuntivi e impegnandosi alla vaccinazione diretta del personale consenziente;
  2. indirettamente, ossia attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, magari con l’aiuto e il coordinamento delle Associazioni di categoria.

 

Vaccinazione diretta negli spazi aziendali

La vaccinazione in azienda sarà rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega all'azienda, nonché ai datori di lavoro o ai titolari d’impresa.

La vaccinazione non è obbligatoria e verrà pertanto somministrata solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne facciano volontariamente richiesta.

I datori di lavoro, indipendentemente dalla forza lavoro occupata, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. L'iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento.

Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, come integrato dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 6 aprile 2021.

Raccolte le adesioni dei lavoratori, i datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, propongono il piano aziendale di vaccinazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini necessari.

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro.

E’ invece a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti:

  • la fornitura dei vaccini e dispositivi per la somministrazione (siringhe e aghi);
  • la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Le procedure avviate per la raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere gestite non solo nel pieno rispetto della scelta volontaria del lavoratore, ma anche delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza delle informazioni raccolte, avendo cura di evitare ogni forma di discriminazione.

Di fondamentale importanza è il supporto fornito dal Medico Competente, che ha i seguenti compiti strategici:

  • informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;
  • acquisire il consenso informato dei vaccinandi;
  • effettuare il triage preventivo relativo allo stato di salute;
  • registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

Il vaccino viene somministrato da operatori sanitari secondo le prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei.

Per l’attività di somministrazione del vaccino il Medico Competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

Tra i costi che saranno a carico delle aziende potrà esserci il tempo necessario per la vaccinazione: se eseguita durante l’orario di lavoro è prevista la sua equiparazione a tutti gli effetti a lavoro effettivo.

 

Ricorso a strutture sanitarie private o all'INAIL

In alternativa alla vaccinazione diretta in azienda, i datori di lavoro possono rivolgersi a strutture sanitarie private. A tal fine possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico.

Resta a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti la fornitura dei vaccini.

I datori di lavoro che in base alle previsioni del T.U. della sicurezza sul lavoro (articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL.

Il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il Medico Competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

La struttura è tenuta a curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

 

Formazione del personale addetto alla vacinazioni e scudo penale

Ai Medici Competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, attraverso la piattaforma ISS, uno specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell’INAIL.

Il Protocollo si preoccupa di precisare che l’articolo 3 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari, quando l'uso del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità.

 

L’Associazione informerà tempestivamente gli associati sugli sviluppi concreti del Protocollo nazionale e sulle forme di implementazione di esso che saranno decise a livello regionale. 

 

Allegati: