La riassorbibilità dei superminimi
Col termine superminimi s’intende qualsiasi elemento retributivo eccedente i minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, a prescindere dalle diverse denominazioni. Il principio di diritto, sancito dalla Giurisprudenza da tempo immemorabile, è il seguente.
Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla contrattazione collettiva, tranne che da questa sia diversamente disposto, o che le parti [datore di lavoro e lavoratore] abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore. (tra le tante, Cassazione Sez. Lavoro - Sentenza 21/10/1991, n. 11139).
La regola generale è quindi quella che consente l’assorbimento del superminimo, a prescindere dalla ulteriore qualificazione di superminimo “assorbibile”, a fronte di miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Fanno eccezione i seguenti casi:
1. La contrattazione collettiva stessa escluda l’assorbimento dei superminimi (il caso più comune è quello degli scatti di anzianità, come prevede ad esempio l’art. 37, comma 4, del CCNL Confimi Industria Meccanica);
2. Il lavoratore riesca a dimostrare, di norma con scritti coerenti, che la somma eccedente i minimi è stata attribuita per particolari meriti o specifiche caratteristiche della sua prestazione lavorativa (vale a questo scopo la menzione contenuta nel contratto di assunzione o nella busta paga, che qualifica espressamente il superminimo come “non assorbibile”)
L’assorbimento del superminimo è consentito non solo a fronte di aumenti della retribuzione tabellare da corrispondersi mensilmente, ma anche a fronte di altri elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva da corrispondere con diversa tempistica, quali l’Indennità di Vacanza Contrattuale o l’Una Tantum (Corte d’Appello di Bologna, sentenza 02/04/2013). L’assorbimento del superminimo è infine consentito a fronte dell’aumento della retribuzione dovuto a passaggi a livelli superiori di inquadramento, operati dall’azienda o rivendicati dai lavoratori (tra le tante, Cassazione Sez. Lavoro - Sentenza 22/02/1985, n.1600)
Vi è un’altra eccezione alla regola generale vista sopra, che ci interessa in modo particolare in questa sede, che si può riassumere in questo modo:
3. La ricostruzione della volontà negoziale (operata a posteriori dal Giudice) può evidenziare un atteggiamento del datore di lavoro che legittima l’aspettativa del lavoratore circa un consolidamento del superminimo, che quindi diventa non assorbibile: tale è il caso della continuata erogazione del superminimo, senza assorbimento, nei miglioramenti retributivi succedutisi nel corso del rapporto (Cassazione 25/02/1994, n. 1899).
Come si vede, la questione non è nuova, a riprova si può citare la recente ordinanza della Cassazione Sez. Lavoro 16/04/2021 n. 10164, che ha ritenuto illegittimo l’assorbimento del superminimo a fronte dell’applicazione della 2^ e 3^ tranche di aumento previsto da un CCNL, laddove il superminimo non era stato assorbito in occasione della 1^ tranche.
In questo contesto, ancor più di recente, ha destato un certo clamore l’ordinanza della Cassazione Sez. Lavoro 17/07/2023 n. 20682; lo ha fatto soprattutto perché, a fronte di aumenti retributivi da CCNL, ha giudicato illegittimo l’assorbimento del superminimo qualificato espressamente come “assorbibile”, laddove non si era verificato l’assorbimento di esso in occasione dei due rinnovi contrattuali precedenti. Il clamore dipende dalla presunzione, abbastanza diffusa, che l’espressa qualificazione come “assorbibile” del superminimo fosse garanzia sufficiente per l’azienda.
Delineato il panorama giurisprudenziale e precisato che potremmo assistere in futuro a pronunce di segno diverso anche dalla Cassazione, tali da ridimensionare quella citata da ultimo, si tratta di capire com’è opportuno operare in azienda.
Suggerimenti:
- Resta senz’altro valida e raccomandabile la pratica di qualificare espressamente come “assorbibile”, nella lettera di assunzione e nelle buste paga, il superminimo che s’intenda attribuire al dipendente; nella vita quotidiana delle aziende, questa pratica fa chiarezza nei confronti dei lavoratori e scoraggia decisamente l’insorgenza di controversie;
- Una volta qualificato il superminimo come “assorbibile”, conviene far seguire una formula che specifica la funzione del superminimo e l’ampia casistica per cui potrà essere assorbito in futuro; un esempio di formula di questo tipo è contenuta in calce a questo scritto; la formula contiene anche, nella parte finale, un’indicazione circa la facoltà dell’azienda di non assorbire per una o più volte, riservandosi di farlo successivamente;
- È altresì raccomandabile, qualora in una determinata occasione l’azienda non intenda assorbire il superminimo, specificare per iscritto che non lo fa, ma si riserva di farlo in futuro, con una formula di questo tipo: "specifichiamo che in occasione dell’aumento contrattuale previsto in data ... dal CCNL …, pur avendo la facoltà di assorbire l’aumento riducendo il suo superminimo, la scrivente non intende farlo, ma conferma la volontà di avvalersi di tale possibilità per il futuro …”
- Infine, per rispondere alle sollecitazioni derivanti dall’ordinanza di Cassazione 17/07/2023 n. 20682, è ipotizzabile procedere ad un assorbimento del superminimo in misura parziale, finanche simbolica, di tempo in tempo (esempio: assorbimento di 10 € a fronte dell’aumento di giugno 2023, pari a 124,60 € sulla 5^ categoria), ma tale da smentire la circostanza che nel passato il superminimo non è mai stato assorbito.
Formula per descrivere le caratteristiche del superminimo assorbibile
Precisiamo che l’importo riconosciutoLe a titolo di “superminimo assorbibile” si intende corrisposto all’unico fine di erogare fin da subito la retribuzione complessiva concordata; pertanto, potrà essere in futuro parzialmente o totalmente riassorbito a fronte di futuri aumenti retributivi riconducibili alla contrattazione collettiva. Più precisamente, il suddetto superminimo sarà assorbito, ossia diminuito, in corrispondenza e fino a concorrenza degli incrementi retributivi di seguito indicati, di cui costituisce mera anticipazione:
- previsti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- previsti dagli accordi collettivi integrativi territoriali e/o aziendali;
- derivanti dal Suo inquadramento in categorie professionali contrattuali superiori a quella da Lei oggi posseduta;
- derivanti dalla maturazione di aumenti periodici di anzianità (scatti), qualora ciò non sia esplicitamente impedito dalla disciplina contrattuale collettiva;
- comunque spettanti a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la causa, in ottemperanza della disciplina contrattuale collettiva.
Il suddetto superminimo assorbibile costituisce anche anticipazione degli importi erogati a titolo di arretrati retributivi ed a titolo di “una tantum” dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi collettivi integrativi territoriali e/o aziendali e li assorbirà fino a concorrenza; esso costituisce altresì anticipazione della “indennità di vacanza contrattuale” (o analogo elemento provvisorio della retribuzione) che debba essere corrisposta in attesa che venga stipulato l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tali indennità saranno pertanto assorbite, fino a concorrenza, dal suddetto superminimo assorbibile. Il mancato assorbimento, totale o parziale, del superminimo assorbibile nei prossimi incrementi retributivi sopra citati od in quelli successivi, e comunque in qualcuno degli elementi retributivi menzionati, non costituisce rinuncia da parte nostra ad effettuare l’assorbimento in un futuro momento, mantenendo quanto qui previsto piena validità.